Chiarimenti su cumulo e doppio finanziamento
Chiarimenti importanti per imprese e professionisti in tema di agevolazioni pubbliche.
Una guida per comprendere la distinzione tra cumulo e doppio finanziamento secondo la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato.
IndustriA Servizi
divieto di doppio finanziamento
secondo la Circolare RGS
Con la Circolare del 31 dicembre 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti fondamentali in merito al tema del doppio finanziamento e del cumulo delle agevolazioni pubbliche, ambiti che spesso generano incertezze interpretative per imprese, consulenti e professionisti. La circolare nasce dalla necessità di garantire una gestione trasparente e coerente delle risorse pubbliche, soprattutto in un momento storico in cui il ricorso a fondi europei e nazionali – come quelli previsti dal PNRR – è particolarmente intenso.
Nel dettaglio, viene ribadito in modo netto il divieto di doppio finanziamento, già sancito dalla normativa europea. Questo principio impone che lo stesso costo di un investimento non possa essere finanziato due volte, anche se le fonti pubbliche coinvolte sono di diversa natura. In altre parole, ogni spesa ammissibile può essere coperta una sola volta con fondi pubblici, indipendentemente dalla provenienza di questi ultimi (nazionali, europei, regionali, ecc.).

Apporofondimenti su cosa permette il Cumulo
Diverso, invece, è il concetto di cumulo, che resta possibile entro determinati limiti e secondo precise modalità. Il cumulo permette di combinare più agevolazioni per coprire quote diverse dello stesso investimento, sempre nel rispetto della soglia massima del 100% del costo complessivo. Ad esempio, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un progetto, il restante 60% può essere coperto da altre forme di incentivo, come bandi regionali o crediti d’imposta, a condizione che la somma totale delle agevolazioni non superi il valore effettivo del progetto. Superando tale soglia, si ricadrebbe infatti nel campo del doppio finanziamento, pratica vietata. Questi principi si applicano anche alla misura Transizione 4.0, inclusa nel PNRR, che prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie digitali e in ricerca e sviluppo. In questo caso, è ammesso il cumulo con altri finanziamenti pubblici, ma solo per la parte di investimento non già coperta da altri fondi. Anche qui, il limite massimo resta quello del 100% del costo totale.
Verso una Gestione Responsabile degli Incentivi
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta un passaggio cruciale per tutte le imprese che desiderano orientarsi correttamente nell’accesso alle agevolazioni pubbliche. Offrendo chiarimenti fondamentali sulla distinzione tra cumulo e doppio finanziamento, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse. Comprendere e applicare correttamente queste disposizioni significa sfruttare al meglio le opportunità di crescita offerte dal PNRR e dagli strumenti di incentivazione, evitando il rischio di irregolarità. Per le imprese, si tratta di un’occasione per pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza e sicurezza, affidandosi a consulenze esperte in grado di valorizzare ogni opportunità disponibile.
Divieto assoluto di doppio finanziamento
Lo stesso costo non può in alcun caso essere rimborsato due volte utilizzando fondi pubblici, anche se provenienti da fonti diverse.
- Divieto assoluto di doppio finanziamento
Lo stesso costo non può in alcun caso essere rimborsato due volte utilizzando fondi pubblici, anche se provenienti da fonti diverse.
- Cumulo ammesso entro certi limiti
È possibile combinare diverse agevolazioni pubbliche per coprire un investimento, purché non si superi complessivamente il 100% del costo ammissibile.
Cumulo ammesso entro certi limiti
È possibile combinare diverse agevolazioni pubbliche per coprire un investimento, purché non si superi complessivamente il 100% del costo ammissibile.
Valido anche per il PNRR e Transizione 4.0
Il credito d’imposta previsto può essere cumulato con altri incentivi pubblici, ma solo per la parte di spesa non già finanziata da altre misure.
- Valido anche per il PNRR e Transizione 4.0
Il credito d’imposta previsto può essere cumulato con altri incentivi pubblici, ma solo per la parte di spesa non già finanziata da altre misure.
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